La Corte di Cassazione ha stabilito che un soggetto, pur essendo parte necessaria del processo (litisconsorte necessario), non può essere condannato al pagamento delle spese di lite se non ha svolto un’effettiva attività difensiva di ‘resistenza’ o di opposizione. La sola qualità di litisconsorte, senza una concreta soccombenza, non giustifica l’addebito delle spese. Nel caso specifico, una debitrice era stata chiamata in un giudizio di opposizione promosso da un altro debitore, ma si era limitata a rimettersi alla decisione del giudice, senza sostenere l’opposizione. La Corte ha quindi annullato la sua condanna al pagamento delle spese, compensandole per l’intero giudizio.
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