Un dirigente della Polizia Municipale, rimosso dal suo incarico, ha citato in giudizio il Comune per demansionamento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 7103/2024, ha respinto il ricorso, chiarendo i criteri per valutare il demansionamento pubblico impiego. La Corte ha stabilito che l'equivalenza delle mansioni va valutata secondo un criterio 'formale', basato sulla categoria contrattuale, e non sulla professionalità acquisita. Inoltre, la revoca di un incarico dirigenziale a termine non costituisce automaticamente demansionamento, ma rientra nel principio di turnazione degli incarichi.
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