La sentenza analizza un caso di appello riguardante una richiesta di rimborso per un volo cancellato a causa di circostanze eccezionali (droni in aeroporto). I passeggeri avevano rifiutato l’offerta di riprotezione della compagnia aerea per il giorno successivo, organizzando autonomamente un nuovo viaggio due giorni dopo da un’altra città. Il Tribunale ha respinto la loro richiesta di rimborso per le spese aggiuntive (nuovo volo, hotel, trasporti), stabilendo che il rifiuto dell’offerta di riprotezione limita il diritto del passeggero al solo rimborso del biglietto originale. L’accettazione della riprotezione è un presupposto per il diritto all’assistenza e al rimborso di costi accessori.
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