Un'Istituzione ha indetto una selezione per operatori socio-sanitari, utilizzando una prova scritta. Una Candidata, ritenuta inidonea, ha contestato l'illegittimità selezione, sostenendo che l'art. 27 d.P.R. n. 487/1994 richiedesse prove pratiche o sperimentazioni lavorative. Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d'Appello ha accolto il ricorso della Candidata, ritenendo la prova scritta incompatibile con il profilo professionale e condannando l'Istituzione al risarcimento per perdita di chance. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Istituzione. Ha stabilito che una prova scritta può essere considerata "pratica attitudinale" se le domande vertono su scenari concreti e non su conoscenze teoriche astratte. La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello, rinviando la causa per un nuovo giudizio.
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