La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7553/2024, ha affrontato il caso di un danno da occupazione illegittima di un immobile. Una curatela fallimentare contestava la condanna al risarcimento in favore della proprietaria dell'immobile, occupato da beni mobili del soggetto fallito dopo la risoluzione del contratto di locazione. La Corte ha rigettato il ricorso, qualificando la responsabilità come extracontrattuale e non contrattuale. Ha inoltre stabilito che, per ottenere il risarcimento, il proprietario deve allegare la concreta possibilità di sfruttamento economico del bene persa a causa dell'occupazione, non essendo sufficiente la mera indisponibilità. Il valore locativo del bene è stato ritenuto un criterio valido per la liquidazione del danno.
Continua »