La Corte di Cassazione ha stabilito che una rampa garage coperta, che fuoriesce dal terreno, non può essere considerata un semplice volume tecnico irrilevante ai fini delle distanze legali. Il caso riguardava una disputa tra vicini in cui uno aveva costruito una rampa a ridosso del confine. I giudici di merito avevano escluso la violazione, ma la Cassazione ha cassato la sentenza, precisando che qualsiasi opera non completamente interrata, dotata di solidità e utilizzabilità, rientra nel concetto di "costruzione" e deve rispettare le distanze previste dai regolamenti. La Corte ha ribadito che la nozione di volume tecnico è riservata solo a opere prive di autonomia funzionale, destinate a contenere impianti serventi.
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