Un'azienda rinuncia alla domanda di concordato preventivo e il tribunale dichiara la procedura improcedibile. Nonostante ciò, su istanza del Pubblico Ministero, viene dichiarato il fallimento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1377/2024, ha confermato questa decisione, stabilendo che il P.M. ha piena legittimazione a chiedere il fallimento dopo rinuncia dell'impresa, qualora emerga uno stato di insolvenza. La rinuncia, infatti, non elimina il potere di iniziativa del P.M. ma si limita a rimuovere l'ostacolo procedurale che impediva l'esame delle istanze di fallimento.
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