Una società azionista otteneva in sede arbitrale la condanna in solido di amministratori e sindaci di una partecipata al risarcimento dei danni. Alcuni dei condannati impugnavano il lodo. La società creditrice proponeva un'impugnazione incidentale tardiva, dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile quando l'appello principale, proposto anche da uno solo dei condebitori solidali, rischia di alterare l'assetto degli interessi del creditore, riducendo la platea dei soggetti obbligati.
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