La sentenza sancisce il diritto al risarcimento del danno biologico per i lavoratori che, a causa di mansioni usuranti svolte per un periodo prolungato, abbiano sviluppato patologie invalidanti, seppur non esplicitamente previste come malattie professionali. Viene ribadito il principio per cui l’onere della prova non grava sul lavoratore, ma che è sufficiente la dimostrazione di un nesso causale tra attività lavorativa e patologia.
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