La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17174/2024, ha stabilito che la nullità di una sentenza di primo grado per un vizio di costituzione del giudice non fa rivivere i termini processuali già scaduti. Di conseguenza, una domanda riconvenzionale tardiva, proposta per la prima volta in modo compiuto solo nel giudizio di rinvio, deve essere dichiarata inammissibile. Il caso riguardava una richiesta di pagamento di compensi professionali da parte di un avvocato, a cui le clienti si erano opposte, formulando una domanda di risarcimento per colpa professionale solo dopo la cassazione con rinvio della prima decisione. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando che le preclusioni maturate nel rito originario restano valide, anche se la sentenza è stata annullata per motivi procedurali.
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