Il Giudice, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, ribadisce che compete allo stesso la verifica della sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto a provare l’impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore, prova che può essere ritenuta soddisfatta anche mediante presunzioni e indizi, e che può dirsi assolta quando il lavoratore non fornisca elementi contrari, ad esempio allegando l’esistenza di altri posti vacanti e compatibili con il suo profilo professionale.
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