La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel giudizio di rinvio, il giudice deve esaminare anche le eccezioni sollevate nelle fasi precedenti e non decise perché 'assorbite', anche se non vengono formalmente riproposte. Nel caso specifico, un secondo licenziamento, mai impugnato, ha impedito la reintegra del lavoratore nonostante l'illegittimità del primo, poiché la relativa eccezione, sollevata in primo grado, non era coperta da giudicato.
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