La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza relativa a un'opposizione agli atti esecutivi perché il debitore originario, considerato litisconsorte necessario, non aveva partecipato al giudizio. Un Comune, in qualità di terzo pignorato, si era opposto a un'ordinanza di assegnazione di somme. Tuttavia, non aveva coinvolto nel procedimento di opposizione il debitore esecutato. La Suprema Corte ha rilevato d'ufficio questo vizio procedurale, invalidando l'intero processo di merito e rinviando la causa al giudice di primo grado per una nuova trattazione nel rispetto del contraddittorio.
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