Un acquirente cita in giudizio i venditori per ottenere una riduzione del prezzo di un immobile, dopo aver scoperto l'esistenza di una servitù di passaggio non dichiarata. I tribunali, inclusa la Corte di Cassazione, hanno respinto la richiesta, stabilendo che la servitù era apparente. La presenza di opere visibili e permanenti, come una rampa di scale e un vialetto, rendeva la servitù facilmente riconoscibile. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per la tutela richiesta dall'acquirente, in quanto la natura evidente della servitù apparente escludeva il diritto alla riduzione del prezzo.
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