La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18686/2024, ha riaffermato la prevalenza del diritto uso parcheggio per i condomini, stabilito dalla L. 765/1967 (Legge Ponte), sul diritto di prelazione vantato dal locatario di tali aree. La Corte ha stabilito che il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio rende parzialmente nullo qualsiasi contratto, come una locazione, che sottragga tali spazi al loro uso pertinenziale, impedendo così la nascita di un valido diritto di prelazione in capo al conduttore.
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