Un istituto di credito impugnava una sentenza di primo grado che lo condannava alla restituzione di somme ricevute da una società poi fallita. La Corte d'Appello dichiarava l'impugnazione improcedibile perché, pur avendo effettuato la notifica telematica dell'appello, la banca aveva depositato in tribunale solo copie cartacee (analogiche) degli atti e delle ricevute PEC, e non i file digitali originali. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che tale modalità di deposito non causa l'improcedibilità dell'atto, ma costituisce una mera nullità. Questa nullità è 'sanabile' (cioè superabile) se la controparte si costituisce in giudizio senza contestare la notifica, dimostrando così che lo scopo della comunicazione è stato raggiunto. Il principio di strumentalità delle forme prevale sul formalismo.
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