Un imprenditore ottiene un mutuo ipotecario e utilizza immediatamente la somma per estinguere un debito preesistente della sua società verso la stessa banca. Successivamente, contesta la validità del contratto, sostenendo che si trattasse di un fittizio mutuo di scopo, nullo per mancanza di causa, poiché non ha mai avuto la reale disponibilità del denaro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. È stato stabilito che il contratto era un mutuo ordinario e non un mutuo di scopo, in quanto la destinazione delle somme è stata una libera scelta del mutuatario, come dimostrato da una sua disposizione scritta, e non una condizione essenziale del contratto.
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