La Corte di Cassazione ha stabilito che un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, derivante da una procedura di stabilizzazione che viola norme imperative sulla spesa pubblica, è affetto da nullità. Non si tratta di un licenziamento, ma della caducazione di un contratto viziato all'origine. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto alla reintegra o al risarcimento, ma solo alla retribuzione per il lavoro effettivamente svolto. La sentenza chiarisce la prevalenza delle norme finanziarie sulla stabilità del rapporto, configurando un caso di nullità del contratto nel pubblico impiego.
Continua »