Un creditore, basandosi su un decreto ingiuntivo, ha chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento. Il curatore si è opposto, sostenendo un accordo fraudolento tra creditore e fallito. La Corte di Cassazione ha stabilito che il curatore non può contestare il titolo giudiziale tramite una semplice eccezione qualificabile come opposizione di terzo revocatoria. Questo rimedio, infatti, è un'azione di impugnazione autonoma che deve essere esercitata con un apposito giudizio e non può essere sollevata incidentalmente nel procedimento di verifica dei crediti. Di conseguenza, la decisione del tribunale che aveva riqualificato l'eccezione del curatore è stata cassata con rinvio.
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