Una struttura sanitaria ha citato in giudizio un'azienda sanitaria locale per il mancato pagamento di alcune prestazioni, a causa di uno sconto tariffario ritenuto ingiustificato. Il tribunale ha dato ragione alla struttura. In appello, l'azienda sanitaria ha contestato solo l'applicabilità dello sconto, senza mettere in discussione l'accreditamento della struttura, che era il presupposto del diritto al pagamento. La Corte d'Appello ha però respinto la domanda della struttura proprio per una presunta carenza di prova sull'accreditamento. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che sull'accreditamento si era formato un giudicato interno, poiché non era stato oggetto di specifico motivo d'appello, e quindi la questione non poteva essere riesaminata.
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