La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21300/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di spese di lite per incompetenza territoriale. In un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dove le parti si sono accordate sulla competenza di un altro foro, la Corte ha chiarito che il giudice originariamente adito, nel dichiarare la propria incompetenza, non deve pronunciarsi sulle spese legali. Tale decisione spetta unicamente al giudice competente a cui la causa viene trasferita, il quale valuterà l'esito finale dell'intera lite.
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