Una casa di cura privata ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per ottenere il pagamento di somme previste da una convenzione. L'ASL ha eccepito la nullità del contratto per violazione delle norme sulla scelta del contraente, non essendo stata espletata una gara pubblica. La Corte d'Appello aveva declinato la propria giurisdizione su tale punto, ritenendola di competenza del giudice amministrativo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribaltato questa decisione, affermando la piena giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla validità e l'efficacia di un contratto, anche quando la causa di nullità derivi da vizi della procedura amministrativa a monte. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione nel merito.
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