Una società di assicurazioni si opponeva a una richiesta di pagamento di una polizza fideiussoria, citando in giudizio il Ministero creditore. I giudici di primo e secondo grado accoglievano l'opposizione. La Corte di Cassazione, tuttavia, cassa la sentenza senza rinvio, dichiarando l'originaria domanda inammissibile. La Corte ha stabilito che nelle opposizioni esecutive per crediti riscossi a mezzo ruolo, l'unico soggetto dotato di legittimazione passiva è l'agente della riscossione, non l'ente creditore. Aver citato in giudizio il soggetto sbagliato ha reso l'intera causa improponibile fin dall'inizio.
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