Una società di autotrasporti ha impugnato un lodo arbitrale, sostenendo che il mancato rispetto delle tariffe minime legali costituisse una violazione dell'ordine pubblico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, ai fini dell'impugnazione lodo arbitrale, la nozione di "ordine pubblico" è limitata ai principi fondamentali dell'ordinamento e non si estende a tutte le norme imperative. Di conseguenza, la violazione delle norme sui costi minimi non è un motivo valido per contestare il lodo, a meno che le parti non lo abbiano espressamente previsto.
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