La Corte di Cassazione ha stabilito che non tutti i difetti in una cessione d'azienda costituiscono un vizio che dà diritto alla riduzione del prezzo. Nel caso specifico, riguardante l'acquisto di un ramo d'azienda con case di riposo, la Corte ha rigettato le richieste dell'acquirente. È stato chiarito che la minor valutazione dell'avviamento, la mancanza di crediti promessi e i difetti strutturali facilmente riconoscibili non rientrano nella nozione di "vizio della cosa venduta" (art. 1490 c.c.), ma afferiscono ad altri rimedi legali, come la risoluzione per inadempimento o l'annullamento del contratto, che la parte non aveva richiesto. La sentenza sottolinea l'importanza di inquadrare correttamente l'azione legale in base alla natura dei vizi nella cessione d'azienda.
Continua »