La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Fallimento che contestava la validità di un mutuo fondiario concesso da una banca a un imprenditore, poi fallito. I fondi erano stati utilizzati per estinguere debiti pregressi dello stesso imprenditore verso l'istituto di credito. La Corte, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ha stabilito la piena validità del cosiddetto mutuo solutorio. Si è chiarito che il contratto di mutuo si perfeziona con la messa a disposizione giuridica della somma al mutuatario, anche senza una consegna materiale. L'immediato utilizzo dei fondi per ripianare debiti pregressi costituisce un atto dispositivo del mutuatario, distinto e successivo al perfezionamento del contratto, che non ne inficia la causa. La tutela di eventuali altri creditori non risiede nella nullità del contratto, ma in altri rimedi come l'azione revocatoria.
Continua »