La Corte di Cassazione chiarisce un importante principio processuale: se una domanda di manleva viene rigettata per motivi puramente procedurali (pronuncia 'in rito'), come la tardività, ciò non preclude la possibilità di riproporla in un nuovo e separato giudizio. La decisione si fonda sulla distinzione tra giudicato formale, che si limita al singolo processo, e giudicato sostanziale, che decide il merito del diritto e impedisce future azioni. In questo caso, relativo a un contenzioso tra vettore e sub-vettore a seguito di un furto, la Corte ha stabilito che la prima dichiarazione di inammissibilità non aveva deciso sul diritto alla manleva, lasciando la porta aperta per una nuova azione legale.
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