Un Lavoratore, addetto ai servizi ausiliari di mobilità per un'Azienda di trasporti, ha ricevuto una sanzione disciplinare: il ritardo nell'aumento di stipendio. I giudici di merito avevano annullato questa sanzione, ritenendo che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) non la prevedesse esplicitamente per la sua categoria. L'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha accolto il ricorso, stabilendo che i giudici precedenti avevano sbagliato nell'interpretare il CCNL. Hanno omesso di considerare che il contratto integrava una vecchia legge (R.D. n. 148/1931) che invece prevedeva tale sanzione per il personale addetto ai servizi di trasporto pubblico. La validità sanzione disciplinare andava quindi valutata anche alla luce di questa normativa. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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