Un’azienda si oppone a un decreto ingiuntivo, sostenendo di aver saldato il debito a un soggetto terzo che si era presentato come nuovo creditore (cessionario). Il Tribunale analizza il caso alla luce del principio del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.). La decisione distingue due periodi: i pagamenti effettuati prima di una diffida formale da parte del creditore originario sono considerati validi e liberatori, poiché basati su circostanze univoche che giustificavano la buona fede del debitore. Tuttavia, i pagamenti eseguiti dopo aver ricevuto la diffida, che allertava su possibili irregolarità, sono ritenuti inefficaci, poiché il debitore ha agito con colpa grave, omettendo la dovuta diligenza. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo viene revocato e l’importo dovuto ricalcolato, escludendo solo i pagamenti effettuati in buona fede.
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