Un docente si è visto annullare un contratto a tempo determinato dopo che l'amministrazione scolastica aveva rettificato il suo punteggio, escludendo i 12 punti per il servizio militare obbligatorio non prestato in costanza di servizio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8586/2024, ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che il punteggio servizio militare deve essere sempre riconosciuto nelle graduatorie, in quanto le norme primarie (come l'art. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994) hanno portata generale e non possono essere derogate da fonti secondarie come i decreti ministeriali. La Corte ha affermato che il servizio reso alla patria è valido 'a tutti gli effetti', inclusa la valutazione nelle selezioni pubbliche come le graduatorie scolastiche.
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