Una lavoratrice, formalmente dipendente di società appaltatrici, ha ottenuto dal Tribunale il riconoscimento di un rapporto di lavoro diretto con l’azienda utilizzatrice. La sentenza ha dichiarato l’illegittimità dell’interposizione di manodopera per la mancanza di validi contratti di appalto, instaurando il rapporto sin dall’origine. Tuttavia, la richiesta di un inquadramento superiore è stata respinta, poiché le prove documentali, come le email, hanno dimostrato che le mansioni svolte erano di tipo ausiliario e riconducibili a quelle di receptionist (II livello CCNL) e non di segreteria (III livello).
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