Una dirigente sportiva ha citato in giudizio una casa editrice per un articolo ritenuto diffamatorio riguardo la cessione di un calciatore. Il tribunale di primo grado aveva dato ragione alla dirigente, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, qualificando l'articolo come legittimo esercizio del diritto di critica. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha rigettato il ricorso della dirigente, confermando la sentenza d'appello. La Suprema Corte ha ribadito la distinzione tra diritto di cronaca, che esige la verità oggettiva del fatto narrato, e il diritto di critica, che consiste in un'espressione di giudizio soggettivo su fatti e non richiede la stessa rigorosa aderenza alla verità, potendo basarsi anche su valutazioni di eventi futuri e prevedibili, purché espresso con continenza.
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