La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21859/2024, ha ribadito un principio fondamentale nelle procedure esecutive: l'opposizione agli atti esecutivi tardiva, presentata oltre il termine perentorio di 20 giorni, è sempre inammissibile. Questa regola vale a prescindere dalla gravità dei vizi formali denunciati dal debitore, come la presunta irregolarità della procura al difensore o il ritardo nella trascrizione del pignoramento. La Corte ha accolto il ricorso incidentale del creditore, cassando la sentenza di merito e dichiarando inammissibile l'opposizione originaria del debitore, confermando la necessità di certezza e celerità nei processi esecutivi.
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