Una società costruttrice, condannata in appello alla rimozione di un cancello che ostacolava una servitù di passo, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la mancata integrazione del contraddittorio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che spetta alla parte che eccepisce il difetto di litisconsorzio necessario non solo indicare i presunti litisconsorti, ma anche provare i presupposti di fatto e di diritto della loro necessaria partecipazione al giudizio. In assenza di tale prova, l'eccezione è infondata.
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