Una società concessionaria di giochi otteneva un'ingiunzione di pagamento contro una ricevitoria basata su documenti contabili elettronici, i "borderò". La ricevitoria si opponeva, ma la sua contestazione veniva respinta in tutti i gradi di giudizio. La Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato che i borderò non contestati tempestivamente, come previsto dal contratto, costituiscono piena prova del credito. L'onere di dimostrare l'impossibilità di visionare tali documenti, resi disponibili online, ricade sul debitore e non sul creditore. Le contestazioni tardive sono state ritenute inammissibili.
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