Una pubblica amministrazione regionale, durante la contrattazione integrativa, ha concordato con alcune sigle sindacali di destinare i fondi residui, originariamente previsti per la retribuzione dei dirigenti, al personale non dirigente. Un'organizzazione sindacale rappresentativa dei dirigenti ha impugnato l'accordo, denunciando una condotta antisindacale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la contrattazione integrativa non ha il potere di modificare la destinazione dei fondi stabilita dalle fonti di livello superiore (contratto nazionale). Tale comportamento, che esorbita dalle competenze della contrattazione di secondo livello, è stato qualificato come condotta antisindacale.
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