La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25290/2024, ha confermato che la prescrizione presuntiva per il compenso di un professionista si applica anche in caso di lavori complessi e finanziati con fondi pubblici, qualora manchi un contratto stipulato in forma scritta. La Corte ha chiarito che atti come perizie o collaudi, destinati alla Pubblica Amministrazione, non sostituiscono il contratto privato e non impediscono l'operatività della prescrizione. Il caso riguardava la richiesta di pagamento di un ingegnere per lavori di ricostruzione post-sisma, richiesta che è stata respinta proprio a causa dell'applicazione della prescrizione presuntiva.
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