La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16062/2024, ha stabilito che, ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, i giudizi per l'accertamento del diritto (an debeatur) e per la liquidazione del danno (quantum debeatur), se instaurati separatamente, sono autonomi. Di conseguenza, il termine per chiedere l'indennizzo per la durata eccessiva del primo giudizio decorre dalla sua conclusione e non da quella del secondo, rendendo tardiva la domanda presentata dopo molti anni.
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