Un odontoiatra è stato sospeso per quattro mesi a causa di una pubblicità sanitaria ritenuta non trasparente, ingannevole e lesiva del decoro professionale. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione, respingendo il ricorso del professionista. La Corte ha stabilito che la condotta, reiterata dopo una precedente sanzione, costituiva un nuovo illecito, escludendo la prescrizione e il principio del 'ne bis in idem'. È stato ribadito che, nonostante la liberalizzazione, la pubblicità sanitaria deve sempre rispettare i principi di veridicità, correttezza e dignità professionale, evitando messaggi puramente commerciali e suggestivi.
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