La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18008/2024, ha stabilito che il tempo di viaggio impiegato da un lavoratore per recarsi dal deposito aziendale al primo cliente e dall'ultimo cliente al deposito, utilizzando un mezzo aziendale, costituisce a tutti gli effetti orario di lavoro e deve essere retribuito. La Corte ha chiarito che un accordo sindacale che preveda una franchigia non retribuita per tale spostamento è nullo. Inoltre, ha precisato che, una volta accertato il diritto alla retribuzione, il giudice deve procedere alla quantificazione delle somme dovute, anche utilizzando i dati di geolocalizzazione aziendali, senza poter rigettare la domanda solo perché il lavoratore non ha fornito una prova specifica e dettagliata dei minuti esatti.
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