La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di danni a terzi derivanti da attività edilizie pericolose affidate in appalto, la responsabilità del committente è esclusa se non vi è stata ingerenza nell'esecuzione dei lavori. La Corte ha chiarito che l'art. 2050 c.c. si applica solo a chi esercita materialmente l'attività rischiosa, ovvero l'appaltatore, che agisce in piena autonomia organizzativa e gestionale, assumendosene i rischi. La responsabilità è quindi dell'appaltatore, a meno che non si provi una colpa specifica del committente, come l'aver impartito direttive vincolanti o aver scelto un'impresa inadeguata.
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