La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30309/2024, ha stabilito un principio fondamentale per i contributi autonomi. È stato chiarito che i redditi di capitale, percepiti da un artigiano come socio non lavoratore di una società di capitali, non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Artigiani. La Corte ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, che negava la pensione a un lavoratore sulla base di presunti contributi omessi su tali redditi, confermando che solo i redditi d'impresa derivanti dall'attività lavorativa sono rilevanti ai fini contributivi.
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