Una cooperativa sociale ha impugnato un recupero contributivo da parte dell'ente previdenziale, lamentando una motivazione apparente nella sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, specificando che, dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è censurabile solo in casi di grave anomalia, come la totale assenza di ragioni o l'incomprensibilità. Nel caso specifico, la decisione impugnata rispettava il "minimo costituzionale", poiché le ragioni del diniego dei benefici (mancato rispetto dei contratti collettivi) erano chiaramente esposte, rendendo il ricorso infondato.
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