Un acquirente riceve un'opera d'arte danneggiata durante la spedizione. Inizialmente cita in giudizio la grande società di logistica, che a sua volta chiama in causa il corriere locale in franchising. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, rigetta il ricorso del corriere locale. Viene stabilito che l'accettazione della spedizione, pur in presenza di clausole di esonero per beni di valore, costituisce un accordo specifico che obbliga al risarcimento danno trasporto. La Corte chiarisce anche che il termine di prescrizione viene interrotto dalla chiamata in causa del terzo e che il tentativo del destinatario di apporre una riserva, anche se ostacolato dal fattorino, è sufficiente per non incorrere in decadenza.
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