La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25919/2024, ha stabilito che in un concordato preventivo in continuità aziendale, la proposta deve assicurare a ogni creditore un'utilità concreta ed economicamente valutabile. La mera possibilità di proseguire i rapporti commerciali non è sufficiente a soddisfare questo requisito, specialmente per le classi di creditori a cui non è offerto alcun pagamento. La Corte ha ritenuto che la prosecuzione dei contratti è un effetto naturale della procedura e non un'utilità aggiuntiva offerta dal debitore, confermando così la dichiarazione di fallimento della società proponente, la cui proposta mancava di 'concreta onerosità'.
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