La Corte ha stabilito che il pagamento di acconti in un contratto di appalto di servizi, anche in assenza di conclusione dell’affare, non costituisce indebito se le parti hanno concordato tale prassi e se l’attività è stata effettivamente svolta. Inoltre, una successiva transazione che risolva una controversia tra le parti, implicando rinunce reciproche, estingue ogni ulteriore pretesa relativa all’oggetto della transazione stessa, comprese eventuali domande di restituzione di somme già pagate.
Continua »