La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2335/2024, ha rigettato il ricorso di una società creditrice, confermando l'estinzione del suo diritto per intervenuta prescrizione del credito. Il caso verteva sull'efficacia di lettere di messa in mora non sottoscritte dal mittente. La Corte ha stabilito che la firma è un elemento essenziale dell'atto, la cui assenza impedisce di attribuire la paternità della dichiarazione e, di conseguenza, di produrre l'effetto interruttivo della prescrizione. Di conseguenza, il credito è risultato irrimediabilmente prescritto.
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