Una fondazione di origine bancaria ha intentato un’azione di responsabilità contro i suoi ex amministratori e sindaci per presunta mala gestio. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’azione prescritta. La decisione si fonda sull’applicazione analogica del termine di prescrizione quinquennale previsto per le società per azioni (art. 2393 c.c.), anziché quello ordinario decennale. La Corte ha motivato questa scelta evidenziando come la complessità gestionale, i requisiti di professionalità richiesti agli organi e la natura dell’attività patrimoniale delle fondazioni bancarie le rendano assimilabili alle società commerciali, giustificando l’applicazione della stessa disciplina sulla prescrizione per ragioni di certezza del diritto. L’appello è stato parzialmente accolto solo riguardo alla compensazione delle spese legali, data la novità e l’incertezza della questione giuridica.
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