Una socia, già iscritta alla Gestione Artigiani per la sua attività lavorativa in una società, ha contestato una richiesta di contributi basata sui redditi percepiti da un’altra società di persone in cui era socia non lavorante. Il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso, stabilendo che l’obbligo contributivo del socio si estende alla totalità dei redditi d’impresa percepiti, inclusi quelli derivanti da partecipazioni societarie, indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa diretta in quella specifica società. La decisione si fonda sull’interpretazione estensiva della base imponibile previdenziale, allineata alla nozione fiscale di reddito d’impresa.
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