Il Tribunale di Ancona ha accolto l’opposizione a un decreto ingiuntivo, revocandolo. La decisione si fonda sulla mancata prova del credito da parte della società creditrice, la quale non è riuscita a dimostrare l’effettiva erogazione della somma oggetto del contratto di mutuo. Secondo il giudice, il mutuo, essendo un contratto reale, si perfeziona solo con la consegna materiale del denaro (traditio). In assenza di tale prova, il credito non può considerarsi sorto e, di conseguenza, la richiesta di pagamento è infondata.
Continua »