La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la sospensione del processo. L'ordinanza analizza il caso di due eredi che avevano avviato una causa per la riduzione di donazioni indirette. Un'altra causa, relativa alla simulazione degli atti di vendita che celavano tali donazioni, era già stata decisa in primo grado e pendeva in appello. Il Tribunale aveva disposto la sospensione del processo sulla riduzione, ritenendolo dipendente dall'esito dell'appello sulla simulazione. La Cassazione ha annullato tale sospensione, specificando che, in presenza di una decisione (anche non definitiva) sulla causa pregiudicante, non si applica la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., bensì la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. Quest'ultima richiede che il giudice motivi espressamente le ragioni per cui non intende riconoscere l'autorità della decisione già emessa, valutazione omessa dal Tribunale.
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