Il Ministero ha presentato un ricorso per cassazione contro un Cittadino. La notifica del ricorso è avvenuta tramite posta, ma il destinatario era assente. È stato lasciato un avviso di deposito e spedita una raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). Il Ministero, però, non ha allegato la prova di ricezione di questa seconda raccomandata. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per il perfezionamento notifica di un atto giudiziario via posta, è indispensabile produrre l'avviso di ricevimento della C.A.D. Non basta la prova di spedizione. La Corte ha concesso al Ministero 60 giorni per rimediare, depositando l'avviso o rinnovando la notifica.
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