Una lavoratrice, dopo aver impugnato in Cassazione il rigetto della sua richiesta di conversione di un contratto a termine, ha presentato una rinuncia al ricorso a seguito di un accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, chiarendo un punto fondamentale: la rinuncia al ricorso, essendo un evento sopravvenuto, non fa scattare l'obbligo del versamento del doppio contributo unificato, sanzione prevista solo per le impugnazioni inammissibili, pretestuose o respinte integralmente fin dall'origine.
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