Un ex dipendente, dopo aver firmato un accordo di conciliazione giudiziale con il suo ex datore di lavoro, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR). La Corte d’Appello ha dichiarato la sua domanda improponibile, ritenendo che la transazione TFR, definita “omnicomprensiva”, precludesse qualsiasi ulteriore pretesa, anche se non esplicitamente menzionata. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. La Suprema Corte ha sottolineato che l’interpretazione del giudice di merito, basata sulla volontà delle parti di chiudere ogni pendenza legata al rapporto di lavoro, era corretta e non sindacabile, evidenziando inoltre numerosi profili di inammissibilità nel ricorso presentato.
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