La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di fallimento di una società turistica a seguito di una scissione parziale. Nonostante il trasferimento di importanti asset a una società beneficiaria, la società scissa è rimasta insolvente e responsabile per ingenti debiti tributari. La Corte ha ritenuto che la scissione non fosse totale, dato che alla scissa era rimasto un ramo d’azienda con valore economico. Di conseguenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società beneficiaria, sottolineando che la valutazione della natura della scissione è un accertamento di fatto e che la rateizzazione dei debiti da parte di terzi non esclude lo stato di insolvenza della debitrice originaria priva di patrimonio.
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