La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato l’estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, accettata dalle controparti. Il punto chiave della decisione è la chiara affermazione che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto “raddoppio”) non si applica in caso di rinuncia. La Corte ha motivato questa scelta sottolineando la natura eccezionale e sanzionatoria della norma, che ne impone un’interpretazione restrittiva ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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