Una società assicuratrice disponeva un bonifico domiciliato a favore di una sua creditrice. Un impostore, presentatosi allo sportello con un documento d'identità (presumibilmente falso ma apparentemente valido), il codice fiscale e la password corretta, incassava la somma. La società disponente, costretta a pagare una seconda volta la vera creditrice, citava in giudizio l'istituto di pagamento per inadempimento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a differenza dell'assegno non trasferibile, il bonifico domiciliato è regolato dalle norme sul mandato. Di conseguenza, l'istituto di pagamento non è responsabile se dimostra di aver agito con la diligenza professionale richiesta, identificando chi si presenta all'incasso tramite la verifica del documento, del codice fiscale e della password fornita dal disponente, anche senza conservarne una copia.
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