La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che la giurisdizione sulla revoca di contributi pubblici spetta al giudice ordinario quando l'ente erogatore contesta la mancanza di un requisito previsto dalla legge o dal contratto. Nel caso specifico, un'agenzia governativa aveva revocato un finanziamento a una società, sostenendo che l'attività imprenditoriale fosse iniziata prima della concessione del beneficio, violando il requisito di novità. Poiché la revoca non derivava da una valutazione discrezionale della P.A., ma da un mero accertamento di un presupposto, la controversia riguarda un diritto soggettivo e rientra nella competenza del tribunale civile.
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