L’ente pubblico proprietario di una strada extraurbana ha l’obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale, definita “banchina”. Anche essa, come quest’ultima, non deve invero presentare per l’utente insidie o trabocchetti, con conseguente imputabilità alla P. A. dei danni che ne siano derivati.
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