Una lavoratrice, trasferita a una nuova società a seguito di un cambio appalto, ha chiesto il mantenimento di un superminimo percepito dal precedente datore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la disciplina del cambio appalto, a differenza del trasferimento d’azienda, non garantisce la conservazione delle condizioni retributive di miglior favore, ma solo quelle previste dal CCNL. Il superminimo, inoltre, era legato a un ruolo specifico venuto meno con il nuovo appaltatore.
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