Una società di costruzioni ottiene decreti ingiuntivi contro i committenti per il saldo di un appalto. I committenti si oppongono, sostenendo che il prezzo fosse fisso. Il Tribunale, riformando la decisione di primo grado, stabilisce che i committenti hanno implicitamente approvato il conto finale, comprensivo di lavori extra, non sollevando contestazioni al momento della consegna delle opere al Comune. La Cassazione conferma questa linea, chiarendo che la conoscenza del consuntivo, unita all'assenza di riserve, integra una valida accettazione del conto finale, rendendo dovuto il pagamento.
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