La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13827/2024, ha stabilito un importante principio in materia di spese processuali. Il caso riguardava un avvocato che aveva agito per il recupero di un credito professionale, ottenendo in appello il riconoscimento di una somma inferiore a quella richiesta. La Corte ha chiarito che l'accoglimento parziale di un'unica domanda non configura una soccombenza reciproca e, pertanto, la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese legali della controparte. Il giudice può, al più, disporre la compensazione delle spese. La Corte ha cassato la sentenza d'appello su questo punto, rinviando al Tribunale per una nuova regolamentazione delle spese.
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