Una società immobiliare impugnava una delibera condominiale. Durante la causa, il condominio approvava una nuova delibera sanando i vizi, portando alla cessazione della materia del contendere. I giudici di merito compensavano le spese legali, ritenendo che la società, pur avendo avviato la mediazione obbligatoria, non l’avesse effettivamente esperita. La Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarendo che per soddisfare la condizione di procedibilità è sufficiente partecipare al primo incontro di mediazione, anche se si conclude senza accordo. La semplice presenza e informativa del mediatore bastano, non essendo necessario proseguire se non vi è volontà.
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