Una società ha citato in giudizio un’azienda concorrente e i suoi dirigenti, ex dipendenti della prima, per concorrenza sleale basata sulla sottrazione di informazioni riservate. La società convenuta ha eccepito l’incompetenza del tribunale ordinario, sostenendo la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa. Il tribunale ordinario ha respinto l’eccezione, ma la Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che la competenza delle Sezioni Impresa sussiste anche quando la causa, pur formalmente qualificata come concorrenza sleale, si fonda su fatti che integrano la violazione di diritti di proprietà industriale, come i segreti commerciali. Poiché la domanda civile faceva esplicito riferimento a una precedente condanna penale per violazione di segreti industriali, il collegamento sostanziale con la materia specialistica era evidente, radicando così la competenza del tribunale delle imprese.
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