La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10868/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di fondo patrimoniale. In caso di azione revocatoria promossa dai creditori di uno solo dei coniugi, anche il coniuge non debitore è considerato litisconsorte necessario. La Corte ha chiarito che la funzione stessa del fondo, destinato a soddisfare i bisogni della famiglia, e gli effetti sostanziali della revoca, incidono direttamente su entrambi i coniugi. Pertanto, l'interesse del coniuge non debitore a partecipare al giudizio è in re ipsa, a prescindere dalla titolarità formale dei beni conferiti. La sentenza di merito che aveva negato la sua legittimazione passiva è stata cassata con rinvio.
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