Una società si opponeva a una cartella esattoriale emessa per il recupero di un credito derivante da un finanziamento bancario, garantito da un fondo pubblico. La società sosteneva che, data l’origine privata del rapporto, l’ente gestore del fondo avrebbe dovuto ottenere un titolo esecutivo prima di procedere con la riscossione coattiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, nel momento in cui il fondo pubblico interviene e paga il creditore originario, il credito cambia natura e diventa pubblicistico. Di conseguenza, è legittimo l’utilizzo della procedura di riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo, senza necessità di un preventivo titolo esecutivo.
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