La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito la forza vincolante del giudicato nei rapporti di durata. In un caso riguardante le differenze retributive di una lettrice universitaria, è stato stabilito che una precedente sentenza passata in giudicato, che aveva fissato il trattamento economico equiparandolo a quello di un ricercatore confermato, estende i suoi effetti anche ai periodi futuri. La Corte ha cassato la decisione d’appello che, erroneamente, aveva ritenuto applicabile una legge successiva (ius superveniens) già esclusa nel precedente giudizio, affermando la non ritrattabilità di questioni già decise in via definitiva.
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