Una società di trasporti ha richiesto l'ammissione di un credito prededucibile per le spese di recupero di propri vagoni dalla sede di un'azienda fallita. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che i costi derivanti da una scelta discrezionale del creditore, e non da un'azione diretta della curatela, non costituiscono un credito prededucibile. Tali spese, originate dall'inadempimento della società poi fallita, avrebbero potuto al massimo essere ammesse come credito chirografario, domanda che però non è stata correttamente formulata.
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