Un istruttore sportivo, condannato per lesioni colpose a un allievo, ha citato in giudizio la propria federazione sportiva per non avergli garantito la copertura assicurativa. La federazione sosteneva che l'atto, derivante da colpa cosciente, non fosse "accidentale" e quindi non coperto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della federazione, stabilendo che la copertura assicurativa per responsabilità civile si estende a ogni forma di colpa, anche grave o cosciente, escludendo unicamente i danni causati con dolo, salvo diversa pattuizione espressa.
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