Una carrozzeria, agendo come cessionaria del credito di un automobilista, ha citato in giudizio una compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo a seguito di atti vandalici. Le corti di primo e secondo grado hanno respinto la domanda, ritenendo non adeguatamente assolto l'onere della prova. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando vizi procedurali nella formulazione dei motivi d'appello, in particolare riguardo alla contestazione di una sentenza motivata "per relationem", e ribadendo i principi sull'onere della prova vandalismo a carico di chi richiede l'indennizzo.
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