La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6027/2024, ha chiarito due principi fondamentali in materia di diritto immobiliare. In primo luogo, ha stabilito che per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio su un fondo intercluso, si deve tener conto del suo potenziale sviluppo futuro (in questo caso, edificabile), e non solo del suo stato attuale (agricolo o incolto). La Corte d'Appello aveva errato nel limitare la servitù a un uso agricolo, ignorando la richiesta originaria finalizzata all'urbanizzazione. In secondo luogo, la Corte ha precisato che la garanzia per evizione a carico del venditore non si applica per servitù coattive costituite dopo la vendita, poiché la causa dell'evizione (la costituzione della servitù) non preesisteva al contratto. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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