Una società di trasporti, dopo aver impugnato una sentenza d’appello, ha effettuato una rinuncia agli atti del giudizio di Cassazione. I lavoratori resistenti hanno accettato la rinuncia, chiedendo però la condanna alle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese legali, ritenendo che, sulla base di precedenti consolidati, il suo ricorso sarebbe stato comunque rigettato.
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