La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 680/2024, ha chiarito che la provvigione mediatore matura solo alla conclusione di un affare giuridicamente vincolante e azionabile in giudizio. Un acquirente aveva versato la provvigione sulla base di una proposta d'acquisto, ma la Corte ha stabilito che, in assenza di un accordo definitivo o di un preliminare non condizionato, la commissione non è dovuta. La successiva stipula di un preliminare sottoposto a condizione sospensiva (concessione di un mutuo), poi non verificatasi, non fa sorgere il diritto alla provvigione.
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