La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso per revocazione, chiarendo la distinzione fondamentale tra l’errore percettivo, che giustifica la revocazione, e l’errore di valutazione o di giudizio. Il caso nasce da una controversia di lavoro in cui la ricorrente lamentava una errata percezione dei fatti da parte della Corte. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che le censure sollevate non riguardavano una svista materiale su fatti incontestabili, bensì un dissenso sull’interpretazione e valutazione delle prove e delle argomentazioni giuridiche, non rientrando quindi nell’ambito dell’art. 395 n. 4 c.p.c. La Corte ha ribadito che la revocazione non è un ulteriore grado di giudizio per riesaminare il merito della decisione.
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