La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 545/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo. Il caso riguarda una cittadina che, dopo aver ottenuto un indennizzo ma non il pagamento, ha dovuto avviare sia un'esecuzione forzata che un successivo giudizio di ottemperanza. La Corte ha chiarito che il termine di decadenza di sei mesi per richiedere un nuovo indennizzo per la lentezza della fase esecutiva decorre dalla conclusione dell'ultimo rimedio esperito, e non dal primo, qualora quest'ultimo non abbia portato all'effettivo soddisfacimento del credito. Questa decisione rafforza la tutela del creditore contro l'inerzia della Pubblica Amministrazione.
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