Un’impresa creditrice ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito nei confronti di una società in concordato preventivo, notificando l’atto solo al liquidatore giudiziale. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d’appello, ha rigettato il ricorso, chiarendo la distinzione di ruoli e la corretta legittimazione passiva liquidatore. L’azione di accertamento del credito deve essere promossa contro l’impresa debitrice, rappresentata dal suo legale rappresentante (o liquidatore sociale), e non contro il liquidatore giudiziale, il cui ruolo è limitato all’esecuzione del piano di riparto. Citare in giudizio il soggetto sbagliato comporta l’inammissibilità della domanda.
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