La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9547/2025, ha confermato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato da un ente previdenziale privato sulle pensioni dei suoi iscritti. La Corte ha stabilito che una simile trattenuta, qualificabile come prestazione patrimoniale imposta, non può essere introdotta autonomamente dalla Cassa ma richiede una specifica base legale, in ossequio al principio costituzionale della riserva di legge. Di conseguenza, il ricorso dell'ente è stato respinto e si è confermato il diritto del pensionato al rimborso delle somme, con un termine di prescrizione decennale.
Continua »