Una società immobiliare, proprietaria di un terreno inquinato da una precedente attività industriale, ha richiesto il risarcimento dei costi di bonifica alla società ritenuta responsabile dell'inquinamento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8826/2024, ha affrontato il tema della prescrizione danno ambientale. Ha stabilito che, trattandosi di un illecito istantaneo con effetti permanenti, il termine di prescrizione non decorre dalla fine della bonifica, ma dalla prima manifestazione oggettiva del danno, che nel caso di specie è stata identificata con la ricezione dell'ingiunzione di bonifica da parte del proprietario. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa per una nuova valutazione sulla base di questo principio.
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