Un lavoratore, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza sfavorevole sul suo inquadramento professionale a seguito di una fusione aziendale, ha formalizzato una rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, chiarendo un importante principio: in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente non è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto "raddoppio"), poiché tale misura si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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