La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34565/2024, ha stabilito che la ratifica di un contratto d'appalto, stipulato da un rappresentante senza poteri (falsus procurator), non si estende automaticamente alla clausola compromissoria in esso contenuta. La Corte ha chiarito che, data la necessità della forma scritta per tale clausola, anche la ratifica deve manifestare in modo inequivoco e per iscritto la volontà di accettare specificamente la devoluzione della controversia ad arbitri. L'esecuzione dei lavori o l'emissione di fatture non sono sufficienti a integrare tale requisito. Di conseguenza, il ricorso della società committente è stato rigettato, confermando la competenza del giudice ordinario.
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