Una società cooperativa si è vista negare il pagamento per servizi resi nell'ambito di un subappalto, poiché il contratto era privo della forma scritta. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7323/2024, ha confermato la decisione, stabilendo che l'obbligo di forma scritta subappalto, previsto per il contratto principale di appalto pubblico, si estende anche al contratto derivato a causa del 'collegamento negoziale' tra i due. L'effettiva esecuzione dei lavori non può sanare la nullità del contratto per vizio di forma.
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