La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17508/2024, ha dichiarato illegittimo il taglio forfettario del 30% operato da un'Azienda Sanitaria sulla retribuzione accessoria di un dirigente medico. La Corte ha stabilito che la riduzione delle risorse per il trattamento accessorio, prevista dalla normativa sul contenimento della spesa pubblica, non può tradursi in un taglio lineare sulla busta paga individuale. Deve, invece, seguire un preciso procedimento che prevede la cristallizzazione dei fondi al valore del 2010 e la loro successiva riduzione proporzionale alla diminuzione del personale. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per un corretto ricalcolo delle somme dovute al lavoratore.
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