Un condòmino si opponeva a un decreto ingiuntivo per spese condominiali, sostenendo la nullità della delibera di approvazione del bilancio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che i vizi lamentati, come l’irregolare convocazione, configurano una mera annullabilità e non una nullità. Nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’annullabilità deve essere eccepita tramite un’apposita domanda riconvenzionale entro un termine perentorio. La corretta qualificazione del vizio è quindi cruciale per una efficace impugnazione delibera condominiale.
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