Una cittadina ha richiesto un'equa riparazione per l'eccessiva durata di un precedente procedimento, che includeva una fase esecutiva e un giudizio di ottemperanza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1449/2024, ha stabilito due principi fondamentali: primo, la richiesta di indennizzo è tempestiva se presentata dopo la conclusione del giudizio di ottemperanza, anche se segue un'esecuzione forzata. Secondo, se il ritardo è attribuibile sia alla giurisdizione ordinaria che a quella amministrativa, la domanda di equa riparazione deve essere proposta nei confronti di entrambe le amministrazioni responsabili (Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia), che risponderanno ciascuna per la propria parte di ritardo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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