Due società di commercio itinerante, sanzionate per aver operato in un’area storica protetta di una grande città, hanno impugnato il provvedimento sostenendo la violazione delle norme sulla libera concorrenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il divieto di commercio itinerante è legittimo quando motivato da ragioni di pubblico interesse, come la tutela del patrimonio storico e culturale. Tale tutela, secondo la Corte, costituisce un valido motivo per limitare la libertà di iniziativa economica, prevalendo sulle norme a tutela della concorrenza.
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