Un appaltatore ha citato in giudizio diversi committenti per inadempimento legato a lavori edili. Durante la causa, l'appaltatore ha siglato un accordo transattivo con gli eredi di uno solo dei committenti per una cifra a saldo e stralcio. Gli altri committenti condebitori hanno dichiarato di voler profittare della transazione ai sensi dell'articolo 1304 del codice civile. La Corte di Cassazione ha confermato che la facoltà di profittare della transazione è un diritto potestativo esercitabile in ogni momento del processo, anche tramite il proprio difensore. Inoltre, accogliendo il ricorso di uno dei committenti, la Corte ha stabilito che la somma di trentamila euro già versata in esecuzione dell'accordo debba essere obbligatoriamente scomputata dal debito complessivo, riducendo l'importo finale dovuto all'appaltatore.
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