Un'assicurazione spedisce un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria, che viene poi incassato da un soggetto non legittimato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8253/2024, ha stabilito che, sebbene l'intermediario sia responsabile per non aver verificato con adeguata diligenza l'identità del presentatore, anche il mittente è corresponsabile del danno per aver scelto una modalità di spedizione non sicura. Si configura quindi un concorso di colpa che riduce il risarcimento dovuto dall'intermediario.
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