La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18527/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni investitori che avevano presentato una domanda tardiva di insinuazione al passivo di un istituto di credito in liquidazione coatta. La Corte ha confermato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 181/2015, il creditore ha l'onere di dimostrare che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa a lui non imputabile, anche per il periodo successivo alla cessazione dell'impedimento. Un ritardo di dieci mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accertava il credito è stato ritenuto ingiustificato.
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