La Corte di Cassazione chiarisce la disciplina della restituzione delle somme versate da una compagnia di assicurazione per le spese legali del proprio assicurato, successivamente risultato non responsabile. L'ordinanza distingue nettamente tra "spese di resistenza", dovute dall'assicuratore ex contractu anche in caso di assoluzione dell'assicurato, e "spese di soccombenza", che diventano rimborsabili in quanto prive di causa (sine causa) a seguito della riforma della sentenza. Viene inoltre valorizzato il principio di non-contestazione, secondo cui un pagamento affermato da una parte e non negato dall'altra si considera provato, legittimando la richiesta di restituzione dell'assicurazione r.c. spese legali.
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