Un dipendente di un'azienda di trasporti, licenziato per la presunta appropriazione indebita di 40 litri di carburante, ha impugnato il provvedimento. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno confermato la legittimità del licenziamento disciplinare, ritenendo inverosimile la tesi difensiva di un mero errore di trascrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, sottolineando che non è possibile, in sede di legittimità, una nuova valutazione dei fatti e delle prove. La Corte ha confermato che il datore di lavoro aveva assolto al proprio onere probatorio e che la motivazione dei giudici di merito era logica e completa, respingendo tutti i motivi di ricorso.
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